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Noleggio con conducente e taxi: profili di illegittimità a discapito dell’assetto concorrenziale

Redazione 06 febbraio 2025

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 21 novembre 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera 1), legge del 14 giugno 1994, n. 17, emanata dalla regione Umbria e recante norme per l’attuazione della legge n. 21 del 1992 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea, per violazione del principio di ragionevolezza e dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea, rispetto alla previsione dell’obbligo di possedere requisito di residenza in un Comune della Regione per ottenere l’iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi e NCC. La Consulta ha ritenuto tale requisito lesivo, oltre che del principio di ragionevolezza, anche della tutela della concorrenza affidata alla legislazione statale. La disposizione oggetto di censura di legittimità costituzionale sarebbe contrastante con l’art. 117, comma 1, cost., anche nella formulazione anteriore rispetto alle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2021 e, quindi, nella versione vigente al momento dell’aggiunta della lettera i), al comma 1 dell’art. 6 della legge 17/1994, ad opera della legge della Regione Umbria 3 marzo 2000, n. 15 (Integrazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17). Infatti, il legislatore sarebbe intervenuto in una materia di competenza, all’epoca, concorrente (“tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale”), ed in cui la legislazione statale ricomprendeva “i servizi pubblici di trasporto di persone e merci”; così facendo, avrebbe violato i principi fondamentali previsti dalla legge statale n. 21 del 1992, che subordina l’accesso al ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ai soli requisiti di affidabilità e proporzionalità, non annoverando tra di essi quello della residenza di appartenenza. Il requisito della residenza obbligatoria è, difatti, rappresentativo di un ostacolo ingiustificato all’accesso al mercato generale limitandone le pari opportunità a lavoratori e imprese non residenti, e violandone il principio di riferimento sia nell’ordinamento italiano che in quello unionale, comportando una compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea. La Corte ha, inoltre, ritenuto la disposizione regionale sproporzionata nella misura in cui la subordinazione dell’iscrizione al ruolo alla residenza locale sarebbe vincolata all’obiettivo di garantire professionalità e conoscenza del territorio da parte dei conducenti; secondo la Consulta ciò non è utile ai fini valutativi dell’idoneità professionale degli operatori preferendo, piuttosto, il ricorso a strumenti meno restrittivi e più coerenti in termini di sicurezza che ne attestino le competenze sul campo. Non solo, la pronuncia richiama anche l’articolo 3 della Costituzione evidenziando una discriminazione irragionevole e non idonea a garantire una reale qualità del servizio. In conclusione, l’elemento della “localizzazione” costituisce un mezzo sproporzionato ed irragionevole rispetto allo scopo perseguito dalla legge regionale umbra di assicurare una adeguata professionalità degli operatori del settore, sotto molteplici profili costituzionali. Spetta esclusivamente allo Stato individuare figure professionali, ed i relativi titoli abilitanti, rimanendo di competenza legislativa regionale soltanto la disciplina degli aspetti che presentano profili di collegamento con la realtà della regione, circostanza non ravvisabile nel caso in esame.