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NCC: il Tar Lazio ha sospeso l’efficacia di talune disposizioni del d.m. 2024 n. 226

Donatella Bocchese 28 febbraio 2025

Recentemente la terza sezione del Tar Lazio ha concesso misure cautelari monocratiche in merito a talune previsioni del d.m. 16 ottobre 2024 n. 226, concernente le modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente. Il decreto presidenziale, pubblicato il 12 dicembre 2024, accogliendo il ricorso presentato da alcune associazioni di categoria, ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’art. 4, comma 3, lett. «a» e «b» del richiamato provvedimento, in attesa della pronuncia collegiale sull’istanza cautelare, che si è tenuta il 13 gennaio scorso.

Secondo quanto affermato nella motivazione dell’ordinanza emessa in camera di consiglio, il richiamato provvedimento non si limiterebbe a disciplinare le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, come prefigurato dall’art. 11, comma 4, della l. 15 gennaio 1992 n. 21, ma introdurrebbe una serie di vincoli e limitazioni a carico degli operatori di NCC, non contemplati dalla normativa primaria di riferimento. Esso, infatti, disponendo che la prenotazione per un singolo servizio possa essere registrata sull’omonimo foglio, come bozza, sino a venti minuti prima dell’inizio dello stesso (art. 4, comma 3, lett. a) precluderebbe all’operatore di iniziare il trasporto prima del decorso di tale lasso di tempo, incidendo, così, sulle concrete modalità di erogazione del servizio nei confronti dell’utenza finale.

Il provvedimento, stabilendo, poi, che «la partenza» debba coincidere «con l’arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento» (art. 4, comma 3, lett. b), oltre ad imporre una necessaria correlazione tra i servizi erogati dal medesimo operatore economico, non espressamente sancita dalla legge quadro del 1992, sembrerebbe reintrodurre surrettiziamente l’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni prestazione, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nel 2020, perché ostativo alla libertà di organizzazione e di svolgimento dell’attività d’impresa ed alla possibilità, per il prestatore di servizi NCC, di accettare e ricevere prenotazioni ricorrendo all’impiego di strumenti tecnologici, come previsto dall’art. 11, comma 4, della legge del 1992.

Un ulteriore profilo di illegittimità è emerso anche in relazione al disposto dell’art. 5, comma 3, del decreto a norma del quale la generazione di un foglio di servizio  per i contratti di durata (conforme al Modello C dell’allegato n. 3 al d.m. 2024 n. 226) esclude la contestuale produzione di un omologo foglio per i contratti relativi ad un singolo servizio con partenza sia da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC (Modello A allegato 2 d.m. 2024 n. 226), che da un luogo diverso da quella o dalle aree menzionate nell’art. 11, comma 6, della l. 1992 n. 21 (Modello B allegato 2 d.m. 2024 n. 226). La previsione, infatti, anziché limitarsi a definire le specifiche tecniche del foglio di servizio, impedirebbe all’operatore NCC impegnato in un contratto di durata, la possibilità di svolgere, nelle pause di tale contratto, singole prestazioni, con ciò operando una conformazione dell’attività economica non prevista dalla legge.

Da ultimo il Collegio ha anche evidenziato come la previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, del d.m. 2024 n. 226, secondo la quale «le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo» non sia del tutto conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto l’operatore, in caso di danneggiamento del dispositivo, si troverebbe nell’impossibilità di compilare il foglio di servizio e, quindi, nella necessità di dover interrompere il medesimo sino al ripristino della completa funzionalità del device.

Sulla base delle esposte motivazioni la terza sezione del Tar Lazio accogliendo l’istanza cautelare, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle disposizioni cui si è fatto sopra riferimento ed ha fissato per il prossimo 4 giugno l’udienza pubblica per la trattazione di merito.