La conversione in legge del decreto legge «Salva-infrazioni»: quali novità per le concessioni turistico-ricreative e sportive?
Con l. 14 novembre 2024 n. 166 è stato convertito, con modificazioni, il d.l. 16 settembre 2024 n. 131, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», al cui art. 1 sono previste, in particolare, «Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118».
L’impianto principale del d.l. 131/2024, già frutto di una vivace trattativa con le istituzioni europee e che presentava dunque ben pochi margini di manovra, è rimasto intatto in sede di conversione, specie per quanto concerne le sue direttrici primarie: l’estensione della validità delle attuali concessioni (quelle demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all’art. 01, comma 1, del d.l. 400/1993, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017) sino al 30 settembre 2027 e, in presenza di difficoltà oggettive nell’espletare la procedura di gara, sino al 31 marzo 2028; la durata del rapporto concessorio, prevista dai cinque ai vent’anni; l’indennizzo per i concessionari uscenti, accordabile solo in relazione ai beni e agli investimenti ancora da ammortizzare; i criteri e le modalità della gara delineati all’art. 4, alla luce dei quali andranno svolte le procedure selettive. In particolare, merita segnalare come sul fronte dell’indennizzo, uno dei profili più discussi, non siano state accolte le richieste di commisurarlo al valore aziendale, circostanza che di fatto avrebbe garantito lo stesso a tutti i concessionari uscenti, bensì si sia mantenuto l’approccio originario, più coerente rispetto agli arresti giurisprudenziali in materia, che ne vincola l’eventuale importo, caso per caso, ai soli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione; lo scopo è di evitare che siano disincentivati gli investimenti, evidentemente ulteriori rispetto a quelli già previsti nel titolo concessorio, in prossimità della scadenza della concessione.
Se in sede di conversione, dunque, non si sono registrate modifiche sostanziali, vi sono comunque alcuni interventi, al netto di quelli meramente formalistici, degni di nota. Trattasi, in particolare, dell’aggiunta del comma 3-bis relativo ai manufatti amovibili leggeri e dell’art. 1-bis sulle attività sportive. Il comma 3-bis accorda ai titolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili, la facoltà, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive che saranno avviate ai sensi del d.l. 131/2024, di mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative. Ancora più rilevante è l’inserimento dell’art. 1-bis, che esclude dal raggio di applicazione del d.l. 131/2024 (e dunque dall’obbligo di gara a partire dal 30 settembre 2027) gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività sportive, qualora siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che perseguano esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’Unione europea. Tale accorgimento appare, laddove ci si trovi effettivamente in presenza di associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità sociali, coerente, non solo a livello teorico – stante l’incomparabilità delle associazioni non lucrative con le società commerciali – ma anche con riferimento alla stessa direttiva Bolkestein, la quale, al considerando n. 35, afferma che: «Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un’attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva». Le altre modifiche sono perlopiù marginali o meramente formalistiche. L’impianto del d.l. 131/2024 – che, lo si ricorda, è stato frutto di una trattativa con Bruxelles, come si evince dal Comunicato del governo del 4 settembre 2024 – ha dunque retto in sede di conversione, sfociando nella prima riforma organica delle concessioni marittime a uso turistico-ricreativo dopo l’introduzione della Bolkestein (2006). Senza volere entrare nel merito, se da un lato va riconosciuto il passo avanti compiuto con il d.l. 131/2024, dall’altro permangono ancora alcuni dubbi circa la proroga delle concessioni (è difficile non definirla tale) al 2027. Difatti, un conto è la trattativa con l’Unione europea per chiudere la procedura di infrazione, un altro è l’esito di una eventuale impugnazione della relativa proroga innanzi ai giudici amministrativi, che negli ultimi anni hanno sposato un approccio rigoroso in termini di disapplicazione delle proroghe stesse in contrasto con il diritto europeo. Il fatto che vi sia un accordo (informale) con l’Unione europea non è di certo un argomento spendibile in un contenzioso, essendo privo di valenza giuridica. Sicché, quantomeno sino al 2027, alcuni margini di incertezza potrebbero rimanere e sarà compito degli studiosi della materia continuare a monitorarli.