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Il Consiglio di Stato e le concessioni demaniali nella recente pronunzia del 16 dicembre 2024

Redazione 06 febbraio 2025

È stata pubblicata il 16 dicembre 2024 la Sentenza del Consiglio di Stato n. 10131/24. La pronuncia è relativa all’appello promosso dal Comune di Monopoli contro la Sentenza del Tar Bari n. 607 del 16 maggio 2024, che aveva annullato i provvedimenti del medesimo ente con cui era stata ridotta la durata delle concessioni del ricorrente, fissata con successive proroghe sino al 31 dicembre 2033, al 31 dicembre 2024. Il Tribunale amministrativo per la Puglia – Bari, aveva ritenuto che la procedura di assegnazione della concessione fosse stata svolta con criteri di pubblicità e trasparenza e quindi che si fosse consolidato il provvedimento di differimento della durata della concessione al 31 dicembre 2033. Il Consiglio di Stato disattende totalmente tale posizione e si sofferma sul procedimento per la riassegnazione della concessione previsto dal Codice della navigazione e, in particolare dall’art. 37 del Codice e dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, affermando che non sarebbe adeguato all’organizzazione di una selezione trasparente, non discriminatoria e pienamente concorrenziale, tenuto conto della recente giurisprudenza europea in materia (Corte di Giustizia nella causa C-348/22 | Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Comune di Ginosa). Il Consiglio di Stato, contraddicendo numerose proprie precedenti pronunce, rileva in particolare che: il sistema previsto dal Codice della navigazione sarebbe obsoleto e non attuale, non rispondendo all’esigenza di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione, tenuto conto del mercato attuale del settore delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo; tale sistema, essendo promosso ad istanza di parte, non avrebbe caratteristiche di imparzialità od equidistanza da parte dell’ente concedente; la pubblicità prevista dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione cod. nav. non sarebbe adeguata ai fini della piena attuazione concorrenziale, non garantendo una sufficiente diffusione della selezione (che dovrebbe essere nazionale ed anche europea, ove la concessione rivestisse interesse transfrontaliero) e non consentirebbe domande concorrenti, ma solo osservazioni; l’unico sistema che consentirebbe adeguate garanzie di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento sarebbe quello previsto dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale sulla concorrenza 2021), con emanazione di un bando dettagliato contenente i criteri e le caratteristiche della selezione; il tema della cd. scarsità della risorsa viene esaminato ma ritenuto non di rilievo, ribadendo che la stessa debba essere valutata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Nella stessa pronuncia, poi, il Consiglio di Stato afferma che i titoli concessori rilasciati precedentemente alla legge n. 118 del 5 agosto 2022, subirebbero una decurtazione della durata in forza della legge stessa e non ad opera delle amministrazioni che, dunque, non avrebbero revocato i propri precedenti provvedimenti, ma si sarebbero limitati ad adeguarli in conseguenza delle modifiche normative intervenute. Pertanto, conclude nel non ritenere applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 sulla revoca dei provvedimenti amministrativi. Della nuova regolazione di cui alla legge n. 166 del 14 novembre 2024 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) che ha modificato la legge n. 118 dell’5 agosto 2022 la pronuncia si limita a dare atto, per un breve accenno, ma la stessa non è stata posta in rilievo nella motivazione.