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Il Consiglio di Stato conferma la necessaria sussistenza di un vincolo territoriale tra l’attività di noleggio con conducente e il Comune autorizzante

Leonardo Carbone 11 aprile 2025

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1957 del 10 marzo 2025, ha corroborato il principio, già ampiamente riconosciuto in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 23.6.2016, n. 2807), secondo il quale, per ottenere e soprattutto conservare l’autorizzazione all’esercizio di un’attività di noleggio con conducente (NCC), è necessario che sussista un vincolo territoriale tra il servizio svolto e il Comune autorizzante, comprovato dalla sussistenza di una sede operativa effettiva in tale ambito geografico. La pronuncia trae origine da un provvedimento con cui il Comune di Sanremo revocava a un operatore NCC l’autorizzazione rilasciatagli in data 18 marzo 2008, avendo la polizia municipale accertato, con distinti verbali, il mancato utilizzo della rimessa ubicata in tale ambito territoriale, l’inesistenza di una sede secondaria nel territorio comunale e la mancata iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea presso la Camera di commercio di Imperia. L’interessato si rivolgeva dunque al TAR Genova-Liguria, che tuttavia, con sentenza n. 390 del 28 maggio 2024, respingeva il ricorso. Il ricorrente impugnava conseguentemente tale decisione presso il Consiglio di Stato, il quale, respingendo i motivi di appello, ha recentemente confermato la revoca del titolo da parte del Comune di Sanremo. Sulla base di quanto precede, dalla sentenza n. 1957 del 10 marzo 2025 è possibile trarre due rilevanti considerazioni sotto il profilo giuridico. In primo luogo, l’operatore NCC, ai sensi degli artt. 3, 8, co. 3 e 11 della l. n. 21 del 1992, ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente una rimessa situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione: detto vincolo di territorialità – la cui verifica non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa e il cui venir meno determina la decadenza dall’autorizzazione – è volto a garantire che il servizio, per quanto possa essere svolto senza limiti spaziali, sia tendenzialmente orientato a beneficio della comunità locale di cui il Comune è per l’appunto ente esponenziale. In secondo luogo, le disposizioni legislative in materia, limitandosi a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale, non configurano un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato sulla cittadinanza o sull’ubicazione della sede legale; ragion per cui risultano conformi al diritto unionale, e segnatamente all’art. 49 TFUE, posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro.  In conclusione, la pronuncia pare destinata a esercitare un significativo impatto nel settore della mobilità turistica, poiché legittima i Comuni a ridurre i margini operativi di quelle imprese che, ottenuta una licenza all’esercizio in un determinato ambito territoriale, operino stabilmente in altre aree, maggiormente attrattive sotto il profilo economico.