I nuovi limiti della Convenzione di Montreal del 1999 sulla responsabilità del vettore aereo
L’ICAO ha provveduto ad aggiornare i limiti della responsabilità del vettore aereo previsti dagli articoli 21 e 22 della Convezione di Montreal del 1999 per i danni ai passeggeri, al bagaglio e al carico trasportato. La modifica dei limiti si è imposta a seguito del riesame quinquennale previsto dall’art. 24, par. 1, della Convenzione, avendo il tasso di inflazione registrato a partire dal 2018, anno dell’ultima variazione, superato la soglia del 10% prevista per l’adeguamento. l’ICAO, quale depositario della Convenzione, con la lettera LE 3/38.1-IND/24/4 del 28 giugno 2024 ha comunicato agli Stati membri un incremento dell’inflazione del 17,9% ed ha avviato la procedura che concede alla maggioranza degli Stati di opporre un rifiuto espresso alla variazione dei nuovi ammontari nel termine di tre mesi. L’Unione Europea ha esplicitamente dichiarato di non essere contraria all’incremento con la Decisione (UE) 2024/2592 del Consiglio del 28 settembre 2024. In accordo con l’art. 24, trascorsi ulteriori tre mesi, le nuove limitazioni sono entrate in vigore il 28 dicembre del 2024.
Ecco gli adeguamenti, espressi in DSP, tratti dal sito dell’ICAO:
1) Morte lesioni corporali dei passeggeri: 151.800 (da 128.821, in orgine 100.000);
2) Ritardo nel trasporto dei passeggeri: 6303 (da 5346, in origine 4.150);
3) Perdita, avaria o ritardo del bagaglio 1519 (da 1.288, in origine 1.000);
4) Perdita, avaria o ritardo del carico 26 per chilogrammo (da 22, in origine 17).