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Convenzione di Montréal del 1999: la revisione degli importi limite per i risarcimenti

Redazione 06 febbraio 2025

L’ICAO ha comunicato ai 140 Stati parti della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 che il 28 dicembre 2024 sono stati aumentati gli importi dei limiti previsti per morte, lesioni, ritardi, danni ai bagagli e alla merce trasportata. Gli importi della Convenzione, ai sensi dell’art. 24, sono rideterminati ogni cinque anni affinché essi siano adeguati all’inflazione, in modo da mantenere la consistenza dei risarcimenti regolati dagli art. 17, 18 e 19. Il procedimento di revisione si basa su un meccanismo di approvazione tacita su impulso dell’ICAO, la quale valuta l’inflazione ricorrendo alla media ponderata dei tassi annuale di aumento o diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui valute nazionali vanno a comporre il paniere utilizzato per ricavare il valore dei diritti speciali di prelievo (DPS) (art. 24, par. 1). Se il valore dell’inflazione così calcolato supera il 10%, l’ICAO notifica la revisione dei limiti agli Stati-parti della Convenzione, i quali hanno tre mesi di tempo per esprimere il proprio dissenso, che – se rappresenta la posizione della maggioranza degli Stati-parti – può arrestare il procedimento di revisione, che sarà devoluto a una riunione tra gli Stati. In caso contrario, la revisione dei limiti diventa efficace, decorsi sei mesi dalla notificazione, previa comunicazione della sua entrata in vigore da parte dell’ICAO (art. 24, par. 2). Nella sua comunicazione del 28 giugno 2024 agli Stati-parti della Convenzione, l’ICAO aveva determinato il fattore di inflazione nel 17,9%, il più alto da quando la Convenzione è entrata in vigore. Per effetto della revisione, a partire dal 28 dicembre 2024:

  • Il limite del primo livello di responsabilità per morte o lesioni del passeggero di cui all’art. 21 della Convenzione è passato da 128.821 SDRs a 151.880 SDRs;
  • Il limite dell’art. 22, par. 1, del danno al passeggero in caso di ritardo è aumentato dagli attuali 5.346 SDRs a 6.303 SDRs;
  • Il limite previsto dall’art. 22, par. 2, per i danni al bagaglio è modificato sostituendo quello di 1.288 SDRs con quello di 1.519 SDRs;
  • Il limite fissato dall’art. 22, par. 3, in caso di distruzione, perdita, avaria o ritardo nella riconsegna del carico sale da 22 SDRs a 24 SDRs.