Concessioni demaniali marittime: il TAR Lazio dà piena applicazione ai principi comunitari
In tema di concessioni demaniali marittime, merita attenzione la recente sentenza pubblicata in data 6.9.2024 dal TAR Lazio, sezione seconda bis, n. 16159/2024 che, nel dare applicazione a giurisprudenza ormai ben consolidata, ha dichiarato l’inesistenza di un diritto di proroga della concessione oggetto della controversia. La decisione trae origine dall’istanza presentata al Comune di Santa Marinella da una società titolare di una concessione demaniale marittima a uso turistico, con scadenza originariamente fissata alla data del 31.12.2013 e poi successivamente prorogata sino al 31.12.2020, attraverso la quale la ricorrente aveva chiesto l’estensione della predetta concessione sino al 31.12.2033 ai sensi dei commi 682 e 683 dell’art. 1 l. 154/2018. A seguito della ricezione dell’anzidetta istanza, il Comune ha pubblicato l’avviso contenente l’invito a tutti gli interessati a presentare per iscritto osservazioni e/o opposizioni in merito all’istanza di rinnovo pervenuta. Ricevuta una domanda concorrente, il Comune di Santa Marinella ha evidenziato che l’affidamento della concessione avrebbe dovuto effettuarsi mediante una procedura concorsuale trasparente e competitiva, disponendo, pertanto, la disapplicazione della l. 154/2018 nella parte in cui prevedeva la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sino al 2033. La società già titolare della concessione ha proposto allora ricorso al TAR Lazio. Il TAR ha in particolare posto l’attenzione sul concetto di scarsità della risorsa richiamando la sentenza della Corte Costituzione (n. 109 del 24.6.2024), ove la medesima aveva sancito che per talune attività economiche che utilizzano a fini imprenditoriali la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla “scarsità” della relativa risorsa, come nel caso delle concessioni demaniali, è necessario procedere ad una selezione fra i candidati in grado di assicurare adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, così da favorire un ricambio tra gli operatori e rimuovere gli ostacoli all’ingresso di specifici mercati. Principio, peraltro, ribadito anche dal Consiglio di Stato, il quale ha più volte affermato che la Dir. 2006/123/CE ha affetti diretti, è self-executing e dunque direttamente applicabile e che, conseguentemente, non possono (rectius, non devono) essere applicate tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Al fine di tutelare e dare applicazione al principio comunitario volto a preservare la “scarsità delle risorse” il TAR Lazio ha fatto anche un passo ulteriore rispetto alle censure che erano state promosse nel corso del giudizio, affermando che, anche qualora non vi fosse stata una domanda di una controinteressata, il Comune avrebbe ugualmente l’obbligo “di porre immediatamente a gara la concessione di cui è titolare la ricorrente in quanto tale obbligo non è condizionato, come ritenuto dal Comune, all’esistenza di manifestazioni d’interesse da parte di terzi, ma è assoluto in quanto consegue alla necessaria disapplicazione delle norme interne che dispongono la proroga”. Detta decisione appare del tutto coerente rispetto ai principi che da anni costituiscono la base del diritto comunitario in tema di modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, per le quali si prevede il completo adeguamento ai principi generali della necessaria adozione di procedure competitive di evidenza pubblica per affidamenti di beni e servizi in concessione.